Classe di merito; Informazione sul diritto alla conservazione della classe di merito (3)

8. ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

L’Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per
la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno
strumento dal quale risulta la sinistrosità dell’autovettura assicurata (per gli aspetti di maggior
dettaglio si rinvia all’articolo A.5  ”Attestazione dello stato di Rischio” delle Condizioni di
Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).
Per queste ragioni si fa presente che:
•  se l’autovettura è già stata assicurata in precedenza, si deve consegnare al nuovo
Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
•  l’Impresa invia l’Attestazione al  Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza
annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con
lo stesso Assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus (articolo A.8 “Condizione
speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F) Bonus/Malus per
autovetture”), sull’Attestazione rilasciata dall’Impresa vengono indicate, oltre alla classe di
provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella
derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006
(Classe di Conversione Universale o CU).


AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata
sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.
auto di ciascuna Compagnia.
Quest’ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere
presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla
sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste
dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n.4/
2006:
- In caso di prima assicurazione dell’autovettura a seguito di immatricolazione o voltura o a
seguito di cessione del contratto classe di merito 14.
- Nel caso di Rischi già presenti nel portafoglio dell’Impresa o di Rischi provenienti da formule
tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del
numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza Sinistri pagati, anche a titolo
parziale, con Responsabilità principale
ANNI SENZA SINISTRI CLASSE DI MERITO
5 9
4 10
3 11
2 12
1 13
0 14

N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità
pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
 non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali
Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con  Responsabilità principale provocati nell’ultimo
quinquennio (compresa l’annualità in corso)  per ogni  Sinistro viene applicata una
maggiozione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurata un’autovettura di prima immatricolazione o questa sia assicurata per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito
CU e della classe di merito dell’Impresa risultante dall’Attestazione relativa ad altra autovettura
intestata allo stesso Proprietario o a un suo Famigliare convivente, per i clienti che consegnano
l’Attestazione dell’Impresa; si può usufruire della sola classe di merito CU risultante dall’Attestazione relativa ad altra autovettura intestata allo stesso Proprietario o a un suo Famigliare
convivente nel caso di clienti che consegnano un’Attestazione di altra Impresa.
Per la determinazione della classe interna si fa riferimento alle indicazioni riportate nell’articolo A.8 “Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F)
Bonus/Malus per autovetture”.


CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL’IMPRESA

La classe di merito di assegnazione viene stabilita applicando i criteri indicati dalle Condizioni
di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.
La Condizione Speciale “F) Bonus/Malus per autovetture” dell’articolo A.8 delle Condizioni di
Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile stabilisce che, per le autovetture e
gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima
volta dopo l’immatricolazione od una voltura (articolo A.8.2.1.) (invariata rispetto a quanto
previsto dal Regolamento ISVAP n°4 /2006).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale “F) Bonus/Malus
per autovetture” dall’articolo A.8.2 all’articolo A.8.10.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L’Impresa prevede nella Condizione Speciale “F) Bonus/Malus per autovetture” il mantenimento
della classe di merito, purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di
Leasing), in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo.
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in
comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. RECESSO
Fermo il diritto del Contraente di recedere dall’assicurazione entro il 14° giorno dalla decorrenza della Polizza [per i dettagli vedasi quanto precisato alla voce “DIRITTO DI RECESSO (articolo
67 – duodecies del Codice del Consumo)” della sezione B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- Informativa ai sensi dell’art. 8 del REGOLAMENTO ISVAP n° 34/2010]  ricordiamo che la
Polizza è SENZA TACITO RINNOVO e cessa alla sua scadenza; non trova pertanto applicazione
il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del codice civile.
Tuttavia se il  Contraente prima della scadenza del contratto accetta l’eventuale  Proposta di rinnovo formulatagli dalla Società stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo
Premio, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo
alla predetta scadenza.
In ogni caso il  Contraente deve stipulare un nuovo contratto anche se il veicolo rimane lo
stesso.

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