Soggetti esclusi dalla garanzia; Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio (2)

4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Si ricorda che la garanzia non copre:
• i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
• i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti :
a)  il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio
ed il Locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing;
b)  il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone elencate
al punto a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse
persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede
abitualmente al loro mantenimento;
c)  ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano
con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.

  5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO – NULLITA’

AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di
conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/
risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero
comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello
che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Determinazione del PremioComunicazioni del Contraente” delle Condizioni generali di Assicurazione valide per Tutte
le garanzie.

6. PREMI
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. L’Impresa si riserva la facoltà di frazionare
il Premio in rate semestrali con la maggiorazione del 3,6% sul Premio annuo lordo. L’eventuale
frazionamento è indicato in Polizza.
Il  Premio può essere corrisposto con bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale
precompilato o carta di credito. Le modalità di pagamento saranno comunicate al Contraente
con la lettera di accompagnamento della Proposta ovvero con la lettera dell’avviso di scadenza
per il pagamento della seconda semestralità.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione
previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età, il sesso e la professione del Proprietario ed anche
con riferimento al tipo di conducente scelto in Polizza.
L’importo del Premio non è gravato di alcuna provvigione in virtù del fatto che l’Impresa non
si avvale di intermediari .

AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita,
furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva
dell’autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli
9 “Trasferimento della proprietà del veicolo”, 11 ”Cessazione di Rischio per distruzione
o demolizione od esportazione definitiva del veicolo” e 12 ”Risoluzione del contratto
per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo” delle Condizioni  generali di
Assicurazione valide per Tutte le garanzie).

7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L’Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza
del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione, riportante l’informativa
prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla
classe di merito.


Nessun commento:

Post più popolari

Smetti di fumare!