MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO (1)

 Il contratto di DIALOGO ASSICURAZIONI è collocato tramite telefono o tramite internet.
Ogni interessato può contattare il Call Center di DIALOGO (Numero Verde 800.066.800) o
consultare il sito internet www.dialogo.it e fornire le informazioni ed i dati richiesti. DIALOGO
invierà per posta, per fax o via e-mail una Proposta.

ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI
DIALOGO non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. Qualora il Cliente
intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà
dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa a
DIALOGO unitamente al preventivo firmato.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE
Le informazioni sul premio da pagare, comprensive di tutte le voci che lo compongono, sono contenute nella Proposta.
Se il Contraente vuole accettare la Proposta, deve:
- corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la
lettera di accompagnamento della Proposta;
- inviare a DIALOGO soltanto i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento
della Proposta.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella  Proposta, deve
segnalarle al Numero verde sopra citato prima di effettuare il pagamento. A seguito di
tale segnalazione, DIALOGO invierà al Contraente una nuova Proposta.
Il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla. In quest’ultimo caso
può chiedere a DIALOGO il rimborso del premio eventualmente pagato.

SOTTOSCRIZIONE E RITRASMISSIONE DEL CONTRATTO
DIALOGO richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato dal Contraente.
A tale scopo quest’ultimo potrà scegliere di utilizzare il supporto cartaceo o altro supporto
Durevole

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
DIALOGO invierà al Contraente la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta verde; prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare
l’esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:

a)  Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni,  deve segnalarle immediatamente e
comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in questo caso
DIALOGO invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del premio e
quindi procede alla sostituzione del contratto.
  Il Contraente deve provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione di premio
entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a DIALOGO con
raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della polizza,
del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e
DIALOGO, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di responsabilità
civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo
S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
  Nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in mancanza di pagamento dell’integrazione del premio o di recesso dal contratto, in caso di sinistro DIALOGO eserciterà
il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizione di Assicurazione.

b)   Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza
del contratto deve restituire a DIALOGO l’originale della scheda di polizza di sua spettanza,
completato con tutte le firme richieste.

DIRITTO DI RECESSO (articolo 67 – duodecies del Codice del Consumo)

Il Contraente può recedere dall’assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza
della polizza dandone comunicazione con raccomandata A.R. a DIALOGO ASSICURAZIONI
S.p.A., Via Senigallia 18/2, Milano – C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in
originale la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.
DIALOGO, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei
documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente il premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria e il premio netto pagato e
non usufruito per le altre garanzie eventualmente prestate dal contratto.
DIALOGO a seguito della risoluzione del contratto rilascia l’appendice per diritto di recesso.
Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il diritto di recesso non può
essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni
dalla decorrenza del contratto.

  1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a  Terzi dalla circolazione
dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo A.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile) compresa
la Responsabilità Civile dei Trasportati nonché i danni cagionati dall’incendio dell’autovettura anche quando non si trovi in circolazione.
L’Impresa propone per le autovetture la formula tariffaria Bonus/Malus (articolo A.8
“Condizione speciale di assicurazione relativa alla garanzia di Responsabilità civile “F) Bonus/
Malus per autovetture”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede a ogni
scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio, rispettivamente, in
presenza o in assenza di  Sinistri per i quali l’Assicurato ha la  Responsabilità principale nei
periodi di osservazione, e si articola in ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella
Tabella 1 dell’articolo A.8.1 “Premessa”.
Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale
ipotesi si dovrà rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della
Franchigia, come riportato all’articolo A.8.9 “Bonus/Malus con Franchigia fissa e assoluta per
autovetture”.

AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati
a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non
opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata.
Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree Aeroportuali e i danni
causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (articolo A.1
“Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di
Responsabilità Civile).


AVVERTENZA
Esclusioni e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia
non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice, l’Impresa potrà rivalersi
nei confronti dell’Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia
dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo A.2 “Esclusioni e
rivalsa” delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.
Segnaliamo inoltre che, in caso di Sinistro, l’Impresa eserciterà azione di rivalsa in proporzione del minor Premio corrisposto:
• fino ad un massimo di 5.000 euro per Sinistro, qualora venga pattuita la Condizione
Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la persona alla guida del veicolo non è quella
indicata in Polizza come Conducente esclusivo;
• fino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro, qualora venga pattuita la Condizione
Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la persona alla guida del veicolo è di età pari o inferiore a 25 anni e non ha conseguito la patente, valida per la guida del veicolo
indicato in Polizza, da almeno due anni.

AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (articolo A.8.9
“Bonus/Malus con Franchigia fissa e assoluta per autovetture”), si deve rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio,
se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà
rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di
€ 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo.
Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai
risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai
medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle
eventuali “Condizioni Aggiuntive” prestate (articolo A.1 “Oggetto dell’assicurazione”
delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile).
Il contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo annuale.

AVVERTENZA
Non prevedendo il tacito rinnovo, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24
del giorno della scadenza contrattuale e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile; tuttavia, se il
Contraente prima della scadenza del contratto accetta l’eventuale Proposta di rinnovo
formulatagli dall’Impresa stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo Premio,
la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza (articolo 6 “Decorrenza e durata del contratto” delle Condizioni generali
di Assicurazione valide per Tutte le garanzie).

3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA
L’Impresa estende gratuitamente la copertura al Rischio di Responsabilità civile per i danni
cagionati dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo A.7 –
“Condizioni aggiuntive per la copertura dei Rischi non compresi in quella obbligatoria per
la Responsabilità civile”, lettera M).


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